Finanziamenti a tasso zero.
E’ il principale programma di finanziamento agevolato a livello nazionale dedicato alle startup innovative, che prevede l’erogazione di un finanziamento a tasso zero per progetti di sviluppo imprenditoriale con un programma di spesa di importo compreso tra 100mila e 1,5 milioni di euro. Il finanziamento copre, senza alcuna garanzia, fino all’80% delle spese ammissibili; questa percentuale può salire al 90% se la startup è costituita interamente da donne e/o da giovani sotto i 35 anni, oppure se tra i soci è presente un esperto col titolo di dottore di ricerca italiano (o equivalente) che lavora all’estero e vuole rientrare in Italia. Le startup con sede in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono godere di un contributo a fondo perduto pari al 30% del mutuo e restituire così solo il 70% del finanziamento ricevuto.
Trasformazione in PMI innovativa
In caso di successo, le startup innovative diventate mature che continuano a caratterizzarsi per una significativa componente di innovazione possono trasformarsi in PMI innovative, passando direttamente dalla sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle startup innovative a quella delle PMI innovative, continuando a mantenere l’iscrizione nella sezione speciale e quindi senza perdere il diritto ai benefici disponibili. In questo modo, il legislatore (d.l. 3/2015) ha inteso estendere il proprio campo d’intervento a tutte le imprese innovative, a prescindere dal loro livello di maturità. Le PMI innovative beneficiano infatti della gran parte delle misure previste per le startup innovative. Alcune di esse sono applicabili senza nessuna differenziazione tra le due tipologie.
Start up e Incubatori
Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale:
Le startup innovative e gli incubatori certificati possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Il reddito derivante dall'assegnazione di tali strumenti non concorre alla formazione del reddito imponibile, né ai fini fiscali, né ai fini contributivi. Inoltre, fatto salvo un minimo previsto dai contratti collettivi di categoria, le parti possono stabilire in totale autonomia le componenti fisse e variabili della retribuzione, concordate ad esempio sulla base all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento, anche attraverso strumenti di partecipazione al capitale aziendale.