Le azioni, le quote e  gli  strumenti  finanziari  partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi  resi  in  favore  di start-up innovative o di incubatori certificati,  ovvero  di  crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi  inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo  del  soggetto  che  effettua l'apporto, anche in deroga all'articolo 9 del decreto del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  al  momento  della  loro emissione o al momento in cui e' operata la compensazione  che  tiene luogo del pagamento.

Fonte: DL 18.10.2012 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.- Art. 27 comma 4.